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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 313

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1995
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Testo in vigore dal: 13-8-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti gli atti, trasmessi  in  data  21  luglio  1995  dall'Ufficio
centrale  per  il  referendum presso la Corte di cassazione, relativi
alla proclamazione del risultato del referendum indetto  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per  l'abrogazione  del
secondo  e  terzo  comma  dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di contributi sindacali;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di entrata in vigore
della predetta abrogazione, al fine di  opportunamente  riorganizzare
il settore in questione e di evitare soluzioni di continuita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  85
dell'11  aprile  1995,  e'  abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante:    "Norme  sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'   dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente a: art. 26,
comma  secondo:  "Le  associazioni  sindacali  dei  lavoratori  hanno
diritto  di  percepire,  tramite  ritenuta  sul salario nonche' sulle
prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i  contributi
sindacali  che  i  lavoratori  intendono  loro versare, con modalita'
stabilite dai contratti collettivi di  lavoro,  che  garantiscono  la
segretezza  del  versamento  effettuato  dal  lavoratore  a  ciascuna
associazione sindacale." e comma terzo: "Nelle aziende nelle quali il
rapporto di lavoro  non  e'  regolato  da  contratti  collettivi,  il
lavoratore  ha  diritto  di  chiedere  il  versamento  del contributo
sindacale all'associazione da lui  indicata.",  nonche'  nel  decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione,   relativa   alle   scuole   di  ogni  ordine  e  grado",
limitatamente all'art. 594.
 2. L'abrogazione di cui al  comma  1  ha  effetto  decorsi  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TREU, Ministro del lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO