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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 251

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 1995, n. 351 (in G.U. 24/08/1995, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal: 29-6-1995
al: 24-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 10, comma 13, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
modifiche  alle  disposizioni  vigenti   in   materia   di   gestioni
aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento  previsto
dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537  del  1993,  in
materia di costituzione di societa' di capitali per la  gestione  dei
servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
provvedere in ordine all'amministrazione  straordinaria  dell'Azienda
autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici  e  dell'ambiente  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 10,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di
cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il  termine  per  la
costituzione delle  societa'  di  cui  al  primo  e  secondo  periodo
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'
prorogato al 30 giugno 1996. 
  2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  il
CIPE approva il piano  di  investimenti  negli  aeroporti  nazionali,
aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991. 
  3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento  degli  adempimenti
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti  aeroportuali
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono  aumentati  del  5  per
cento  rispetto  all'importo  applicato  per  l'anno  1994.   Ciascun
pagamento sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori. 
  4. Fino all'affidamento della gestione totale alle societa' di  cui
all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  i
maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo  Stato  in
applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio
degli aeroporti,  nonche'  per  il  finanziamento  dei  programmi  di
sviluppo delle infrastrutture e dei  servizi  aeroportuali  approvati
dal CIPE  mediante  riassegnazione,  con  decreti  del  Ministro  del
tesoro,  agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione   del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione.  Per  le   medesime
finalita' e' autorizzata la spesa di  lire  34  miliardi  per  l'anno
1995,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per il medesimo anno,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione. Le somme  iscritte  in  conto  competenza  ed  in  conto
residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della  navigazione  per  l'anno  1994  sono
mantenute in bilancio per l'anno 1995.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. I canoni per le concessioni alle societa'  costituite  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
sono  determinati  periodicamente  dal  Ministero  delle  finanze   -
Dipartimento  del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo  preso
in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali  in  uso
alla concessionaria, nonche' al  traffico  passeggeri  e  merci.  Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  sono   dettate   le   disposizioni
attuative. 
  6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato,
il Ministero dei trasporti e della navigazione -  Direzione  generale
dell'aviazione civile provvede  con  le  proprie  strutture  tecniche
all'approvazione dei progetti.  I  piani  di  sviluppo  aeroportuale,
approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei  lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformita' del
CIPE ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20  aprile  1994,  n.  373,  comprendono  la  verifica  di
compatibilita' urbanistica e  comportano  dichiarazione  di  pubblica
utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza, e  variante  agli
strumenti  urbanistici  esistenti.  L'approvazione  di  detti   piani
comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita'
urbanistica delle singole opere in essi contenute.