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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1995, n. 245

Regolamento recante modificazioni al regolamento-tipo del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riguardante la concessione di prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità, approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1995
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vigente al 29/05/2024
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Testo in vigore dal:  11-7-1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il regolamento-tipo del personale delle predette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni;
Visto l'art. 85 del citato regolamento, concernente le anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo;
Considerato che l'applicazione del tasso previsto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, sulle anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità del personale camerale rende estremamente onerosa la restituzione delle stesse;
Considerato che l'applicazione del tasso legale vigente contrasta con le finalità sociali della richiamata norma;
Ritenuto di dover disciplinare diversamente le modalità di concessione delle anticipazioni di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 595698 del 2 giugno 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

L'art. 85 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, è sostituito dal seguente:
"Art. 85 (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità). - 1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente può essere concesso un prestito in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale prestito è gravato da interesse semplice annuo e verrà estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere.
4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.
5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli.
6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.
7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della richiesta.
8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili.
9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa.
10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 1995

Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono

stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento. 5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli. 6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui

ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti. 7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai

precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della richiesta. 8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili. 9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in

vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e,

comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a quest'ultime

possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa. 10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di

previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16

dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il

decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 1995 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLÒ p. Il Ministro del tesoro PACE

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1995

Registro n. 1 Industria, foglio n. 50 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 125/1968 (Nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) prevede che la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle camere di commercio sono disciplinati da apposito regolamento-tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.
- L'art. 85 del regolamento-tipo, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, recante disposizioni sul trattamento giuridico-economico del personale camerale, era così formulato:
"Art. 85. - Per l'acquisto di alloggio destinato ad uso di propria abitazione a ciascun dipendente può essere concessa l'anticipazione in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda. Tale anticipazione, a richiesta del dipendente stesso, potrà essere estinta con rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio, o in un'unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio.
Possono essere concesse anticipazioni nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente.
Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono garantite con l'accensione di ipoteca sull'immobile.
All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e non estinte, nonché dell'ammontare dei relativi interessi.
Per le stesse finalità e con le stesse modalità e garanzie di cui ai precedenti commi, possono essere concesse anticipazioni sulle indennità di anzianità di cui all'art. 77 del presente regolamento; tali anticipazioni devono essere contenute nell'importo dell'80% sulla indennità maturata alla data della richiesta.
Le anticipazioni di cui al precedente comma e quelle di cui al
primo comma del presente articolo non sono cumulabili".
- L'art. 1 della legge n. 353/1990 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) sostituisce l'art. 1284 del codice civile con il seguente:
"Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 85 del regolamento-tipo approvato con D.M. 12 luglio 1982, nella formulazione previgente alla sostituzione, si veda nelle note alle premesse.