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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 103

Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-4-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal: 21-4-1995
al: 15-9-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  54  della  legge  22  febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema
di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica  incaricato  del  coordinamento delle politiche dell'Unione
europea  e  del  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni, di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi
   comprese  le  consociate  da  essi controllate, ai quali uno Stato
   membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di
   reti  pubbliche  di  telecomunicazioni, qualora necessario, per la
   fornitura di servizi di telecomunicazioni;
b) "diritti  speciali  o  esclusivi", i diritti concessi da uno Stato
   membro o da un'autorita' pubblica ad uno o piu' organismi pubblici
   o  privati  mediante  ogni  strumento legislativo, regolamentare o
   amministrativo  che  riservi loro la fornitura di un servizio o la
   gestione di una determinata attivita';
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di
   telecomunicazioni  che  permette  la  trasmissione  di segnali fra
   punti  terminali  definiti della rete, mediante fili, ponti radio,
   mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi   di  telecomunicazioni",  i  servizi  la  cui  fornitura
   consiste   totalmente   o   parzialmente   nella   trasmissione  e
   nell'instradamento    di    segnali   sulla   rete   pubblica   di
   telecomunicazioni  mediante  procedimenti di telecomunicazioni, ad
   eccezione della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto  terminale  di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e
   delle  specifiche  tecniche  d'accesso  che fanno parte della rete
   pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere
   a  detta  rete  pubblica  e  comunicare  efficacemente  per il suo
   tramite;
f) "esigenze  fondamentali",  i  motivi  di  interesse  generale e di
   natura  non  economica,  che  possono  indurre  uno Stato membro a
   limitare  l'accesso  alla  rete  pubblica o ai servizi pubblici di
   telecomunicazioni.  Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento
   della  rete,  il  mantenimento della sua integrita' e, nei casi in
   cui  sono  giustificate,  l'interoperabilita'  dei  servizi  e  la
   protezione  dei  dati;  la protezione dei dati puo' comprendere la
   tutela  dei  dati  personali,  la  riservatezza delle informazioni
   trasmesse o memorizzate, nonche' la tutela della sfera privata;
g) "servizio  di  telefonia  vocale",  la  fornitura  al pubblico del
   trasporto  diretto  e della commutazione della voce in tempo reale
   in  partenza  e  a  destinazione  dei  punti  terminali della rete
   pubblica  commutata,  che  consente  ad  ogni utente di utilizzare
   l'attrezzatura  collegata  al suo punto terminale di tale rete per
   comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio  telex",  la fornitura al pubblico del trasporto diretto
   di    messaggi    telescritti    conformemente    alla    relativa
   raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico
   e  telefonico  (CCITT),  in  partenza  e  a destinazione dei punti
   terminali  della  rete  pubblica  commutata,  che consente ad ogni
   utente   di  utilizzare  l'attrezzatura  collegata  al  suo  punto
   terminale   di  tale  rete  per  comunicare  con  un  altro  punto
   terminale;
i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di
   circuito",  la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati
   in  partenza  e  a  destinazione  dei  punti  terminali della rete
   pubblica  commutata,  che  consente  ad  ogni utente di utilizzare
   l'attrezzatura  collegata  al suo punto terminale di tale rete per
   comunicare con un altro punto terminale;
l) "semplice  rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come
   servizio  distinto,  della trasmissione di dati su linee affittate
   in  cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o
   la  conversione  di  protocollo  sono  compresi  solo nella misura
   necessaria  per  la  trasmissione  in  tempo reale in partenza e a
   destinazione della rete pubblica commutata.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          -   La   legge   n.   146/1994   reca:   "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1993". Si trascrive il testo del relativo art. 54:
          "Art.   54   (Concorrenza   nei   mercati  dei  servizi  di
          telecomunicazioni:  criteri  di  delega). - 1. L'attuazione
          della   direttiva   della   Commissione   90/388/CEE  sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a)   prevedere   l'adozione  di  misure  atte  a  garantire
          l'accesso  alla  rete  pubblica  per la fornitura, mediante
          collegamenti  commutati  o diretti della predetta rete, dei
          servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia
          vocale,  di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso
          e di comunicazioni via satellite;
          b)  prevedere  la possibilita' di limitare l'accesso per il
          rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
          1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
          2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;
          3) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni
          e  dalla  protezione  dei dati qualora ricorrano comprovati
          motivi   di  interesse  pubblico  generale  non  di  natura
          economica;
          c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per
          l'accesso  alla  rete  pubblica  siano  rese  note mediante
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero
          delle poste e delle telecomunicazioni;
          d)  prevedere  la  preventiva  autorizzazione  del Ministro
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per l'offerta al
          pubblico  dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte
          del  gestore  della  rete  pubblica, quando sono utilizzati
          collegamenti  diretti  della  rete  pubblica  stessa, e per
          l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di
          pacchetto o di circuito;
          e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla
          lettera  a)  quando  sono utilizzati collegamenti commutati
          della   rete   pubblica   decorsi   sessanta  giorni  dalla
          presentazione      all'Ispettorato      generale      delle
          telecomunicazioni  di una relazione descrittiva dei servizi
          e dei collegamenti;
          f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di
          trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito
          ai   seguenti  obblighi  oggettivi,  non  discriminatori  e
          trasparenti,  oggetto di un capitolato d'oneri da approvare
          con    decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni concernente:
          1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);
          2)   la   natura   e  le  caratteristiche  dei  servizi  di
          trasmissione dati a commutazione;
          3)  le  condizioni  di  permanenza,  di disponibilita' e di
          qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
          4)  le  prescrizioni  tecniche  riguardanti:  l'accesso  ai
          servizi  di  trasmissione  dati  a commutazione da parte di
          terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
          la   compatibilita'   di   funzionamento   tra  servizi  di
          telecomunicazioni;
          5)  le  condizioni  per  la  salvaguardia  dei  compiti  di
          interesse economico generale affidati al gestore della rete
          pubblica   per  quanto  concerne  la  trasmissione  dati  a
          commutazione,   con   particolare  riguardo  alla  graduale
          estensione   della   copertura  geografica  sul  territorio
          nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
          6)  la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e
          della difesa nazionale;
          g)  consentire  l'interconnessione  di collegamenti diretti
          per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi
          di  trasmissione  dati  a  commutazione  di  pacchetto o di
          circuito   tra   di   loro   e  con  la  rete  pubblica  di
          telecomunicazioni,  alle  condizioni tecniche e commerciali
          stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;
          h)  non  ammettere  restrizioni relative al trattamento dei
          segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o
          dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la
          salvaguardia  delle  esigenze connesse all'ordine pubblico,
          alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;
          i)  prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste
          e  delle  telecomunicazioni  con  i  quali non sono accolte
          richieste    di    accesso    alla    rete    pubblica   di
          telecomunicazioni  o  di  locazione di collegamenti diretti
          siano  motivati  e che avverso i suddetti provvedimenti sia
          ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;
          l)   consentire   la   semplice   rivendita  di  capacita',
          costituita  dalla  fornitura  al  pubblico,  come  servizio
          distinto,  della  trasmissione  dati, su linee affittate in
          cui  la  commutazione,  il  trattamento, l'archiviazione di
          dati  o  la  conversione  di  protocollo sono compresi solo
          nella  misura necessaria per la trasmissione in tempo reale
          in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata,
          fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia
          vocale,  di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso
          e di comunicazioni via satellite;
          m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda
          per  l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente
          rilasci  apposita  dichiarazione  con la quale si impegna a
          non  effettuare  la  semplice  rivendita di capacita' sulle
          linee  affittate  per  le quali e' fatta eccezione ai sensi
          della lettera a);
          n)   prevedere   l'adozione   di   sanzioni  amministrative
          pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per
          un  periodo  da definire, nonche', nel caso di recidiva, la
          revoca    dell'autorizzazione   in   caso   di   violazione
          dell'obbligo  di  chiedere preventivamente l'autorizzazione
          ai sensi della lettera d);
          o)   prevedere   l'adeguamento  delle  convenzioni  per  la
          concessione   dei   servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso
          pubblico   approvate   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   13   agosto   1984,   n.   523,  e  successive
          modificazioni;
          p)    prevedere    l'obbligo,    per   i   titolari   delle
          autorizzazioni,  di  versare all'Ispettorato generale delle
          telecomunicazioni,  al  momento del rilascio e del rinnovo,
          un  contributo  a rimborso degli oneri sostenuti dal citato
          Ispettorato,   nonche'   l'obbligo,   per   i  titolari  di
          autorizzazione  per  l'offerta  di  servizi di trasmissione
          dati  a  commutazione  di  pacchetto  o  di  circuito,  ivi
          compreso   il  gestore  della  rete  pubblica,  di  versare
          all'Ispettorato   generale   delle   telecomunicazioni   un
          contributo  annuo  per  le spese dallo stesso sostenute per
          verifiche e controlli tecnici ed amministrativi".