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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1995, n. 72

Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1995, n. 169 (in G.U. 16/05/1995, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1995 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Considerato che la suddetta legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;
Considerato, altresì, che la medesima legge, nel disporre all'articolo 1, comma 12, il prolungamento, in sede di prima applicazione della legge stessa, del termine per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali, non ha previsto analogo slittamento dei termini stabiliti per tale adempimento per le elezioni provinciali e comunali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere analoga disposizione anche per le prossime elezioni provinciali e comunali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: ", entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,".