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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 58

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1995)
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Testo in vigore dal: 1-3-1995
al: 30-4-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  abolizione degli esami di riparazione e di
seconda  sessione,  nonche'  l'attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 24 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
     Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

  1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
    a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore;
    b)  gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza
di maestro d'arte.
  2.  Gli  esami di idoneita' di cui all'articolo 192 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono
in un'unica sessione estiva.
  3.  Gli  studenti  che,  al  termine  delle lezioni, a giudizio del
consiglio  di  classe  non  possano  essere  valutati, per malattia o
trasferimento  della  famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30
giugno,  prove  suppletive  che  si  concludono  con  un  giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe successiva.
  4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:
    a) il comma 6 dell'articolo 74;
    b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;
    c) il comma 4 dell'articolo 193;
    d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
    e) il comma 2 dell'articolo 196.