stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994, n. 765

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-3-1995
al: 3-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visti gli articoli 2, 4 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 842 del 30 marzo 1994; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi d'ufficio e ad istanza di  parte,  di  competenza  dei
servizi del soppresso Ministero della marina mercantile, per la parte
degli  stessi  confluiti  nel  Ministero  dei   trasporti   e   della
navigazione, istituito con legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione dei  trasporti
e della navigazione devono concludersi con un provvedimento  espresso
nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e  B
allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento
e che  contengono,  altresi',  l'indicazione  dell'organo  o  ufficio
competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del
procedimento nelle allegate tabelle, lo  stesso  si  concludera'  nel
termine previsto da altra fonte legislativa  o  regolamentare  o,  in
mancanza, nel termine previsto di trenta giorni  di  cui  all'art.  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Nella tabella C allegata al presente regolamento, sono  indicati
i termini entro i quali, al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  agli
articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
dei trasporti e della navigazione  espleta  la  prescritta  attivita'
endoprocedimentale  e  manifesta   il   proprio   intento,   comunque
determinato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulla pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi". Gli articoli 2,  4  e  12  cosi'
          recitano: 
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso. 
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
             "Art.  12.  -  1.   La   concessione   di   sovvenzioni,
          contributi, sussidi ed ausili finanziari  e  l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici e privati sono subordinate alla  predeterminazione
          ed  alla  pubblicazione  da  parte  delle   amministrazioni
          procedenti,   nelle   forme   previste    dai    rispettivi
          ordinamenti,  dei  criteri  e  delle   modalita'   cui   le
          amministrazioni stesse devono attenersi. 
             2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle  modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". 
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
             - Il D.Lgs.  n.  39/1993  reca:  "Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della 
          legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          delle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed intermisteriali non possono  dettare  norme
          contrarie a quello dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
           Note all'art. 1: 
             - La legge n. 537/1993 reca: "Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica". 
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alle
          note alle premesse. 
             - Gli articoli 16 e 17 della citata  legge  n.  241/1990
          cosi' recitano: 
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere  il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato il parere  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'aministrazione      richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una sola  volta,  dal  momento  della  ricezione  da  parte
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici. 
             6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure di particolare urgenza per l'adozione dei  pareri
          loro richiesti". 
             "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge  o
          di regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di  un
          provvedimento debbano essere preventivamente  acquisite  le
          valutazioni tecniche di organi  od  enti  appositi  e  tali
          organi ed enti non provvedano o non rappresentino  esigenze
          istruttorie di competenza  dell'amministrazione  procedente
          nei termini prefissati  dalla  disposizione  stessa  o,  in
          mancanza,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta, il responsabile del procedimento  deve  chiedere
          le  suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri   organi
          dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che  siano
          dotati di qualificazione e capacita' tecnica  equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari. 
             2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  in
          caso  di  valutazioni  che  debbano  essere   prodotte   da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
             3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,  si  applica  quanto  previsto  dal   comma   4
          dell'art. 16".