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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1995, n. 10

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1995)
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Testo in vigore dal:  18-1-1995 al: 18-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di agevolare la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, nonché di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Provvedimenti a favore
del settore portuale e dell'armamento
1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:
a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;
b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;
c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ovvero per consentirne la chiusura definitiva, tenuto conto delle esigenze di ristrutturazione e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva;
d) agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti del personale marittimo ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire un milione per ciascun allievo ufficiale impiegato entro il 31 dicembre 1995; nonché di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza dei corsi di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, e ai corsi per la formazione di personale marittimo polivalente, indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1995. Tali benefici sono previsti a favore di imprese, proprietarie di navi ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, con esclusione delle navi da diporto, le navi da pesca, le unità adibite ai servizi portuali, le unità mercantili in servizio di cabotaggio nazionale, ovvero in locazione a scafo nudo a terzi non italiani, le unità di proprietà dello Stato o di enti pubblici e le unità in regime di convenzione con lo Stato. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna azienda il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.