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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1995, n. 19

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/1/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1997)
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Testo in vigore dal:  19-1-1995 al: 19-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza.
3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.
Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.