stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 ottobre 1894, n. 442

Per l'unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti d'emissione. (094U0442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-10-1894 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il decreto reale 23 novembre 1893, n. 644, che approvò il regolamento per la liquidazione della Banca Romana;
Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, approvato con Nostro decreto del 20 dicembre 1893, n. 670;
Veduto l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva l'allegato L che provvede per l'ordinamento della circolazione cartacea;
Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1890, n. 6940, che modifica il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con l'altro Nostro decreto del 21 gennaio 1875, n. 2372;
Ritenuta la necessità di unificare la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, in conformità ed agli effetti delle suindicate leggi o dei citati regolamenti;
Ritenuto che la liquidazione della Banca Romana fu assunta dallo Stato, il quale ne delegò la gestione alla Banca d'Italia, e che gli effetti di questa liquidazione riguardano esclusivamente il Tesoro dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In sino a quando i biglietti di banca conserveranno il corso legale ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, anche riguardo ai rispettivi crediti fondiari in liquidazione, e sulla Banca Romana in liquidazione, sarà esercitata esclusivamente dal Ministro del Tesoro.