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LEGGE 19 luglio 1894, n. 356

Sulla fabbricazione e la vendita del burro artificiale. (094U0356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1894 al: 15-12-2009
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Art. 1



Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pongono in vendita, esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina o altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte, devono:

a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formola: burro artificiale, oppure: margarina;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, con l'istessa formola, la natura dell'articolo sui recipienti, tele, carte, involti;

c) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;

d) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità artificiale colla formola suddetta.