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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1994, n. 574

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal: 11-10-1994
al: 10-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la
sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato  il
dissesto  entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della
normativa in materia di rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  e  per
l'assunzione  di  personale  per  gli  enti locali che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie, nonche' di dettare norme  per
il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  e
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
  1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31
dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno  entro  il  31
dicembre  1994  l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
previste  dall'articolo  25  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,  e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993, n. 68, per quanto
riguarda il personale  eccedente  rispetto  ai  parametri  fissati  e
compreso  nelle  graduatorie  di  cui  allo  stesso  articolo  21 del
decreto-legge n. 8 del 1993.
  2. Per gli enti locali che  hanno  deliberato  o  delibereranno  lo
stato  di  dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non
si applica la disposizione  prevista  dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  3.  Il  contributo  una  tantum  per  il  rimborso  del trattamento
economico del personale posto in mobilita', a carico della  quota  di
fondo  perequativo  appositamente accantonato, previsto dall'articolo
15, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  agosto
1993,  n.  378,  compete  all'ente  locale  dissestato  anche  per il
personale  che  l'ente  stesso  intende   riammettere   in   organico
avvalendosi  della  facolta'  di  cui  all'articolo  25, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e  fino  alla  data  della
riammissione stessa.