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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1994, n. 551

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/9/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1994)
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Testo in vigore dal:  27-9-1994 al: 2-10-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione delle violazioni edilizie
1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione, nei termini di cui sopra, alle opere abusive che non abbiano comportato nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
2. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3.
4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto comma terzo, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al comma quinto dello stesso articolo 35.
6. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corriposta a mezzo di versamento, entro il 31 ottobre 1994, dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra, ovvero l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, pari a lire 2.000.000, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate in adempimento dell'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dell'importo fisso di cui sopra e, per la eventuale parte residua, in riduzione della prima rata. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione.
7. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione di cui al presente articolo sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, che sono riformulate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, nono comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
9. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 8, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la documentazione di cui al comma 5 e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo il disposto del comma 10.
10. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.".
12. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il comma primo è inserito il seguente: "Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.".
13. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.
14. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.".