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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 521

Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonchè in missioni umanitarie all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/8/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 ottobre 1994, n. 599 (in G.U. 29/10/1994, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-8-1994 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, del comune e della provincia di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle operazioni della missione umanitaria in Mozambico fino al 31 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1 gennaio 1994.
2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria, nei territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.