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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 515

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 (in G.U. 28/10/1994, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1994)
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Testo in vigore dal:  29-8-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contributi in favore di enti locali
1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 75.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.
2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
Detto importo è distribuito secondo le modalità previste dal secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. A decorrere dall'anno 1995 il suddetto importo può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento che dovessero essere ulteriormente attivate rispetto a quelle già definite.
3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 125.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a favore del comune di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1994; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
4. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al precedente comma, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.