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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 aprile 1994, n. 454

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2011)
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Testo in vigore dal: 4-8-1994
al: 12-3-2011
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                             IL MINISTRO 
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
prot. Mincomes n. 25261 del 14 marzo 1994); 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  concernente
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Ambito di efficacia del regolamento 
  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per  "legge"
si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza di organi del  Ministero  del  commercio
con l'estero sia che conseguano obbligatoriamente  ad  iniziativa  di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 
  3. I procedimenti di competenza del  Ministero  del  commercio  con
l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascun  provvedimento,  dalle  tabelle  allegate  che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento  e   che
contengono,   altresi',   l'indicazione   dell'unita'   organizzativa
competente e della  fonte  normativa.  Per  i  provvedimenti  il  cui
procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate, lo  stesso
si concludera' nel termine previsto  da  altra  fonte  legislativa  o
regolamentare o, in mancanza, nel termine di  trenta  giorni  di  cui
all'art. 2 della legge. 
  4. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il Ministro  del  commercio  con  l'estero  definisce  i
termini entro i quali deve compiere le  attivita'  endoprocedimentali
in procedimenti per i  quali  altra  amministrazione  sia  competente
all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento
ad integrazione del presente. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge 
                  n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
                  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
          amministrativi): 
                           "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua 
                obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 
                iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il 
                      dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 
          provvedimento espresso. 
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun 
            tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente 
           disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui 
           esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di 
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se 
          il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
               3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano 
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono 
                   rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli 
          ordinamenti". 
                "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito 
            per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni 
           sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento 
           relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa 
            responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
              procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento 
          finale. 
                2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono 
                   rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli 
          ordinamenti". 
          Note alle premesse: 
                   - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 
          241/1990 si veda in nota al titolo. 
                    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
               Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con 
             decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti 
              nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' 
              sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente 
             conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 
             competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con 
           decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme 
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
           Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
               dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del 
            comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, 
             che devono recare la denominazione di "regolamento" sono 
            adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti 
               al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e 
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla
          nota
          al titolo.