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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 441

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-1994
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Testo in vigore dal: 29-7-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
268;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Aquisito il parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1994;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Compiti ed attribuzioni
  1. Le attivita' dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art. 1, comma  4,  del
decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  sono  integrate  e
coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall'art. 3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  luglio 1980, n. 619,
dall'art. 2 della legge 12 agosto  1982,  n.  597,  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  maggio  1988,  n. 175, dal decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In particolare:
    a)  relativamente  all'art.  1,  comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.  268,  l'attivita'  di  consulenza  e'
effettuata attraverso:
    1)  la  definizione  di  criteri,  modalita'  e  procedure per la
valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini  della  loro
eliminazione  in  base  al  progresso  tecnico e normativo in sede di
consulenza  nella  elaborazione  dei  piani  sanitari   nazionali   e
regionali;
    2)  lo  studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo
dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli  infortuni  e  delle
malattie professionali;
    3)  la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e
ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi
e dei danni per la salute  e  della  loro  eliminazione  in  base  al
progresso tecnico;
    b)  relativamente  all'art.  1,  comma  4, lettera b), del citato
decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  268,  la  standardizzazione
tecnico-scientifica  delle  metodiche  e procedure di valutazione dei
rischi e' attuato con gli enti  normatori  nazionali  sulla  base  di
appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore
di sanita';
    c)  relativamente  all'art.  1,  comma  4, lettera c), del citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto  attiene  agli
ambienti di lavoro, gia' di competenza dell'Istituto, e agli ambienti
di  vita,  di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica
in   via   prioritaria  nella  proposta  normativa  all'autorita'  di
vigilanza  e  nella  consulenza  per  indicare   le   misure   idonee
all'eliminazione  dei  fattori  di  rischio  e  al  risanamento degli
ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei  valori
limite  di  esposizione  a livello nazionale e la partecipazione alla
formulazione di proposte normative a livello comunitario;
    d) relativamente all'art. 1, comma  4,  lettera  d),  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese
si  attua  attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate
alla prevenzione degli  infortuni  derivanti  dall'uso  di  macchine,
attrezzature  ed  impianti  tecnologici  e  di processo, nonche' alla
prevenzione  medesima  nelle  condizioni  ambientali,  ivi   comprese
l'igiene  e  la  medicina  del  lavoro.  L'assistenza alle imprese si
esplica altresi' anche attraverso la formulazione e la  realizzazione
di  progetti  e la definizione di metodologie per l'informazione e la
formazione  del  personale,  nonche'  attraverso  la  definizione  di
fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle  attrezzature  e  nella  disposizione  di metodi di lavoro e di
produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni
interessate;
    e) relativamente all'art. 1, comma  4,  lettera  e),  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  l'Istituto esplica
attivita'   di   certificazione   previa   specifica   autorizzazione
ministeriale ed in conformita' delle procedure vigenti previste negli
atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attivita' di
collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme
comunitarie;
    f)  nell'ambito  dei  compiti  di  cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell'art. 2 del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformita'
in  fase  di  costruzione  dei  prodotti  industriali o parti di essi
ovvero dei materiali ad essi destinati, nonche'  delle  procedure  di
fabbricazione,  alle  disposizioni  di  legge  o  di norme vigenti in
materia di omologazione;
    g)  nell'ambito  del  reciproco  riconoscimento  con  Paesi   non
aderenti alla Comunita' europea, a seguito di accordi di reciprocita'
stipulati  dall'I.S.P.E.S.L.,  l'Istituto  attesta la rispondenza dei
prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla  lettera  f)
agli  standards  oggetto  dell'accordo.  Gli accordi di reciprocita',
sottoscritti  dall'I.S.P.E.S.L.,  sono  approvati  con  decreto   dei
Ministri   degli  affari  esteri,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita'  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
    h)  su  richiesta  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza
sulla conformita' dei prodotti industriali finiti  alle  disposizioni
vigenti,  finalizzata  alla  verifica  della  loro  idonea e corretta
installazione,  nonche'  dell'utilizzazione  e  dell'esercizio.   Per
prodotto  industriale  finito  si  intende  l'impianto, la macchina o
l'attrezzatura  in  genere  costituita  da  componenti   o   prodotti
industriali semplici gia' certificati da organismi autorizzati ovvero
muniti  di  attestazione  di  conformita'  da  parte del fabbricante,
secondo  le  procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su
richiesta   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato   l'I.S.P.E.S.L.  effettua  consulenza  in  tema  di
pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di  certificazione,
in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza
sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
    i) la certificazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende
ospedaliere  e  dei  presidi  sanitari, si effettua, a richiesta e in
conformita' alle direttive comunitarie, su  macchine  e  attrezzature
nuove  e  su  nuovi impianti ed e' finalizzata alla prevenzione degli
infortuni  ed  alla  sicurezza  del  lavoro.  Essa  consiste  in   un
accertamento   delle   caratteristiche  costruttive  delle  macchine,
attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza  alla  regola
d'arte  ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture
sanitarie.
  2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:
    a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo  quanto
previsto dal capo III del presente regolamento;
    b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi
oggetto  e  finalita'  conformi  con i suoi compiti istituzionali. In
particolare  la  partecipazione  dell'I.S.P.E.S.L.  ai  consorzi   e'
consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento
diretto  mediante  gli  strumenti  operativi  tipici  dell'Istituto e
quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici  o
privati  mediante  la  costituzione  di una organizzazione comune; la
partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. e' in ogni caso limitata a  consorzi
che  non  hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai
consorzi deve essere  autorizzata  in  via  preventiva  dal  comitato
amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto,
sentito  il  comitato  tecnico  scientifico.  La  precisazione  delle
finalita'   da   perseguire   attraverso    ciascun    consorzio    e
l'individuazione  dei  soggetti con i quali consociarsi e' effettuata
dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di  fattibilita',  tenendo
conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della
valutazione  della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e
giuridico-amministrativo della partecipazione  dell'I.S.P.E.S.L.  Gli
statuti  e  gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono
far carico all'I.S.P.E.S.L.  di  assumere  personale  dipendente  dai
consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
    c)  mediante  programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di
durata definita, in particolare,  riguardano  attivita'  di  ricerca,
informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e
dispositivi  relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con
particolare riguardo alla  sicurezza,  l'igiene  e  la  medicina  del
lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e
al  tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale
stabilita dai piani  di  attivita'  dell'Istituto.  Ai  programmi  di
ricerca      finalizzata     possono     partecipare     dipartimenti
dell'I.S.P.E.S.L.,  regioni,  unita'  sanitarie  locali   e   presidi
multizonali,  universita',  enti  o consorzi di ricerca, enti locali,
altre amministrazioni dello Stato, imprese  e  consorzi  di  imprese.
L'I.S.P.E.S.L.  assicura adeguata pubblicita' ai programmi di ricerca
proposti per  favorire  la  massima  partecipazione  della  comunita'
scientifica  e  delle  categorie  produttive.  L'Istituto,  in quanto
centro  nazionale  di   informazione,   documentazione,   ricerca   e
sperimentazione  per  il  Servizio  sanitario  nazionale,  opera,  su
richiesta, per organismi pubblici e privati  e  per  le  imprese,  in
materia  di  tutela  della  salute  e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro. In relazione, in  particolare,  alla  finalita'  di
centro  nazionale  di  informazione  e  documentazione l'I.S.P.E.S.L.
promuove, in collaborazione con le regioni,  un  sistema  informativo
prevenzionale,  senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine
di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n.
          268 (Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e
          sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
          h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  regolamento emanato dal Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
          Province autonome, ai sensi dell'art.  17  della  legge  23
          agosto  1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la
          durata in carica e il funzionamento degli organi di cui  al
          comma  1,  nonche'  l'organizzazione  interna  dei  servizi
          dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
             -  Si  trascrive  l'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n.
          268:
             "Art.  1 (Natura e finalita'). - 1. L'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro  (ISPESL)  e'
          l'organo   tecnico-scientifico   del   Servizio   sanitario
          nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.
             2.  L'Istituto  e'  centro  nazionale  di  informazione,
          documentazione,  ricerca  e sperimentazione per il Servizio
          sanitario nazionale ed opera, su richiesta,  per  organismi
          pubblici  e  privati  e per le imprese in materia di tutela
          della salute e della sicurezza e benessere  nei  luoghi  di
          lavoro.
             3.  L'Istituto  ha autonomia scientifica, organizzativa,
          amministrativa e contabile.
             4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':
               a) consulenza nelle elaborazioni  dei  Piani  sanitari
          nazionali   e  regionali,  e  nella  predisposizione  della
          relazione  sullo  stato  sanitario   del   Paese,   nonche'
          consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e,
          su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
               b)    standardizzazione    tecnico-scientifica   delle
          metodiche e delle procedure di valutazione dei  rischi  per
          la salute e la sicurezza di lavoratori;
               c)  esame  e  formulazione di proposte sulle questioni
          generali  relative  alla  salute  e  alla  sicurezza  negli
          ambienti di vita e di lavoro;
               d) assistenza alle imprese;
               e)  certificazione  o  accreditamento dei laboratori e
          degli  organismi  di  certificazione  previsti   da   norme
          comunitarie e da trattati internazionali;
               f)   consulenza   tecnico-scientifica   al   Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  la
          vigilanza  della  conformita' dei prodotti alle esigenze di
          sicurezza;
               g) consulenza, di propria iniziativa  o  su  richiesta
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato, sulle procedure di  certificazione  e  di
          prova,  ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello
          nazionale e comunitario;
               h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di
          formazione,   di   perfezionamento   e   di   aggiornamento
          professionali  rivolti  al personale del Servizio sanitario
          nazionale in materia  di  prevenzione  salute  e  sicurezza
          negli  ambienti  di  lavoro  ai  fini dell'accesso ai ruoli
          dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
               i)   certificazione,   nell'ambito    delle    aziende
          ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza
          del  lavoro  e consulenza in materia di tutela nell'impiego
          dell'energia  termoelettrica,  nucleare,   delle   sostanze
          radioattive  e  di qualunque forma di energia usata a scopi
          diagnostici e terapeutici".
             - Si riporta l'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.  619
          (Istituzione   dell'Istituto   per   la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro):
             "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano
          all'Istituto:
               a)   la  ricerca,  lo  studio,  la  sperimentazione  e
          l'elaborazione dei  criteri  e  delle  metodologie  per  la
          prevenzione  degli infortuni e delle malattie professionali
          con particolare riguardo all'evoluzione  tecnologica  degli
          impianti,  dei materiali, delle attrezzature e dei processi
          produttivi;
               b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di
          sicurezza e dei relativi  metodi  di  rilevazione  ai  fini
          della  omologazione di macchine, di componenti di impianti,
          di  apparecchi,  di  strumenti  e  di  mezzi  personali  di
          protezione,  nonche'  ai  fini  delle  specifiche  tecniche
          applicative, agli effetti  di  quanto  disposto  dal  testo
          unico  previsto  dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833.
             A tal fine l'Istituto:
              1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca,  anche
          promuovendo  o  collaborando  agli  interventi  effettuati,
          nelle materie di propria competenza, da organismi  pubblici
          e privati;
              2)  partecipa alla definizione, in campo comunitario ed
          internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui
          alle lettere a) e b) del presente articolo;
              3) formula,  con  l'apporto  degli  organismi  e  delle
          strutture  previste  all'ottavo  comma  dell'art.  23 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare  riferimento
          agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e
          proposte  concernenti  le  norme  relative alla prevenzione
          negli  ambienti  di  lavoro  ed  a  macchine,   apparecchi,
          impianti ed attrezzature;
              4)   elabora   e   propone   al   Ministro   anche   in
          collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
               le  metodiche  standardizzate  per  il  prelievo,   la
          rilevazione  e  l'analisi  dei  fattori  chimici,  fisici e
          biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce
          i limiti di esposizione;
               le metodiche cliniche e  di  laboratorio  normalizzate
          per  l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
          relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di
          dose e di effetto);
               le determinazioni di cui al precedente punto b);
              5)    provvede    alla    raccolta,    classificazione,
          elaborazione   e  divulgazione  delle  informazioni  e  dei
          risultati acquisiti;
              6) svolge funzioni di consulenza  nei  confronti  dello
          Stato,  delle  Regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi
          compresa  l'assistenza  per  la  formulazione  dei   pareri
          tecnici   dei   casi  di  insediamenti  produttivi  per  la
          valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
             Nulla e' innovato per quanto  concerne  le  attribuzioni
          del   Ministero   dell'interno   in  materia  di  sicurezza
          antincendi  e  di  servizi  tecnici   per   la   tutela   e
          l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
             -  Si  trascrive l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n.
          597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e  omologative
          delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
             "Art.  2.  - Ferme le competenze attribuite o trasferite
          alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19,  20  e  21,
          della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833, e' attribuita, a
          decorrere dal  10  luglio  1982,  all'ISPESL,  la  funzione
          statale  di  omologazione dei prodotti industriali ai sensi
          dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della  legge
          23   dicembre   1978,  n.  833,  nonche'  il  controllo  di
          conformita' dei  prodotti  industriali  di  serie  al  tipo
          omologato.
             Per  omologazione  di un prodotto industriale si intende
          la procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale  viene
          provata  e  certificata  la  rispondenza  del  tipo  o  del
          prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
          sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
          requisiti  tecnici  prefissati  ai  sensi  e  per  i   fini
          prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
          anche ai fini della qualita' dei prodotti.
             Con     decreto     interministeriale    dei    Ministri
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della
          sanita'  e  del  lavoro  e della previdenza sociale possono
          essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di  cui  al
          precedente  primo comma anche laboratori pubblici o privati
          riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da  parte
          delle  aziende  produttrici  limitatamente alla conformita'
          dei prodotti di serie. I requisiti  delle  imprese  ammesse
          all'autocertificazione sono determinati con un regolamento,
          approvato     dagli    stessi    Ministri    con    decreto
          interministeriale.
             Le procedure e le modalita' amministrative  e  tecniche,
          le  specifiche  tecniche,  le  forme  di  attestazione e le
          tariffe  dell'omologazione  sono  determinate  con  decreti
          interministeriali    dei   Ministri   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro  e
          della  previdenza  sociale, previo parere dell'ISPESL. Sino
          all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  precedente,
          l'ISPESL  opera  alla  stregua  delle  procedure  e tariffe
          vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti".
             - Il D.P.R. 27 maggio 1988, n.  175,  reca:  "Attuazione
          della  direttiva  CEE  n.  82/501  relativa  ai  rischi  di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
          industriali,  ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
          Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 14 e 20
          del predetto decreto:
             "Art. 14 (Organi tecnici). - Ai  fini  dell'espletamento
          dei  compiti  e  delle  funzioni istituzionali previsti dal
          presente decreto, sono organi tecnici:
               a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
               b)  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro (ISPESL);
               c)  il  Consiglio  nazionale  delle ricerche, nei suoi
          istituti specialistici;
               d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
             "Art.  20  (Funzioni  ispettive). - 1. Ferme restando le
          attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
          territoriali e locali, definite  dalla  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833,  e  dalla vigente legislazione, le funzioni
          ispettive per l'applicazione del presente  decreto  possono
          essere  altresi'  esercitate  da  funzionari  nominati  dal
          Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanita'.  anche
          congiuntamente,  nell'ambito  del  personale  dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per   la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro e dei vigili del
          fuoco, del Ministero dell'ambiente e  del  Ministero  della
          sanita', d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.
             2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e
          sedi  di  attivita' di cui al presente decreto e richiedere
          tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari  per
          l'espletamento  delle  loro  funzioni.  Essi sono muniti di
          documenti di riconoscimento rilasciati dalle autorita'  che
          li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.
             3.  Le  regioni  possono  disporre ispezioni nell'ambito
          delle   proprie   competenze,   avvalendosi   di    proprio
          personale".
             -  Il  D.Lgs.  15  agosto  1991, n. 277 reca "attuazione
          delle  direttive  n.   80/1107/CEE,   n.   82/605/CEE,   n.
          83/477/CEE,  n.  86/188/CEE  e n. 88/642/CEE, in materia di
          protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
          esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
          il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio  1990,
          n.    212".  Si  trascrive  qui  di  seguito il testo degli
          articoli 21, 35, 36 e 49 di detto decreto:
             "Art.    21    (Registrazione    dell'esposizione    dei
          lavoratori).  -  1.  I lavoratori incaricati di svolgere le
          attivita'  che  comportano  le  condizioni  di  esposizione
          indicate  nell'art. 11, comma 3, sono iscritti nel registro
          di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
             2. Il registro di cui sopra e' istituito  ed  aggiornato
          dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
             3. Il datore di lavoro:
               a)  consegna  copia  del  registro  di  cui al comma 1
          all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per  territorio,  cui
          comunica  ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL
          e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
               b) consegna, a richiesta, all'organo di  vigilanza  ed
          all'Istituto   Superiore  di  Sanita'  copia  del  predetto
          registro;
               c) comunica  all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per
          territorio  la  cessazione  del  rapporto di lavoro, con le
          variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
               d) consegna  all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per
          territorio,    in   caso   di   cessazione   dell'attivita'
          dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
               e) richiede all'ISPESL e alle unita' sanitarie  locali
          competenti   per   territorio   copia   delle   annotazioni
          individuali  in  caso  di  assunzione  dei  lavoratori  che
          abbiano  in  precedenza esercitato attivita' che comportano
          le condizioni di esposizione di cui all'art.  11, comma 3;
               f)   tramite   il   medico   competente,  comunica  ai
          lavoratori interessati le relative annotazioni  individuali
          contenute  nel  registro  e  nella  cartella sanitaria e di
          rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
             4. I dati relativi a  ciascun  singolo  lavoratore  sono
          riservati".
             "Art.    35    (Registrazione    dell'esposizione    dei
          lavoratori). -  1.  I  lavoratori  incaricati  di  svolgere
          attivita'  che  comportano  le  condizioni  di  esposizione
          indicate all'art. 24,  commi  3  o  5,  sono  iscritti  nel
          registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
             2.  Il  registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato
          dal datore di lavoro, che e' responsabile della sua tenuta.
             3. Il datore di lavoro:
               a) consegna copia del  registro  di  cui  al  comma  1
          all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per  territorio,  cui
          comunica ogni tre  anni,  e  comunque  ogni  qualvolta  che
          l'ISPESL  o  la  USL  ne  facciano richiesta, le variazioni
          intervenute;
               b) consegna, a richiesta, all'organo di  vigilanza  ed
          all'Istituto   Superiore  di  Sanita'  copia  del  predetto
          registro;
               c) comunica  all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per
          territorio  la  cessazione  del  rapporto di lavoro, con le
          variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
               d) consegna,  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'
          dell'impresa,  il  registro  di cui al comma 1 all'ISPESL e
          alla USL competente per territorio;
               e)  chiede  all'ISPESL  e  alla  USL  competente   per
          territorio  copia  delle annotazioni individuali in caso di
          assunzione  di  lavoratori  che   abbiano   in   precedenza
          esercitato   attivita'  che  comportano  le  condizioni  di
          esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5;
               f)  comunica  ai  lavoratori  interessati  tramite  il
          medico   competente  le  relative  annotazioni  individuali
          contenute  nel  registro  e  nella  cartella  sanitaria  di
          rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
             4.   E'   istituito   presso   l'ISPESL,   che  ne  cura
          l'aggiornamento,  un  registro  nazionale  dei   lavoratori
          addetti  alle  attivita'  che  comportano  le condizioni di
          esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
             5. I dati relativi a  ciascun  singolo  lavoratore  sono
          riservati".
             "Art.  36 (Registro dei tumori). - 1. Presso l'ISPESL e'
          istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e  di
          mesotelioma asbesto-correlati.
             2.  Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonche'
          gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e  privati
          trasmettono  all'ISPESL  copia della documentazione clinica
          ovvero  anatomopatologica  riguardante  ciascun   caso   di
          asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
             3.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e  della  sanita', sono determinati il
          modello e le modalita' di tenuta del registro,  nonche'  le
          modalita'  di  trasmissione  della documentazione di cui al
          comma 2".
             "Art.    49    (Registrazione    dell'esposizione    dei
          lavoratori). - 1. I lavoratori che svolgono le attivita' di
          cui  all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art.
          4, comma 1, lettera q).
             2. Il registro di cui sopra e' istituito  ed  aggiornato
          dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
             3. Il datore di lavoro:
               a)  consegna  copia  del  registro  di  cui al comma 1
          all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per  territorio,  cui
          comunica,  ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL
          medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
               b) consegna, a richiesta, all'organo  di  vigilanza  e
          all'Istituto   superiore  di  sanita'  copia  del  presente
          registro;
               c) comunica  all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per
          territorio  la  cessazione  del  rapporto di lavoro, con le
          variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
               d) consegna  all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per
          territorio,    in   caso   di   cessazione   di   attivita'
          dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
               e) richiede  all'ISPESL  e  alla  USL  competente  per
          territorio  copia  delle annotazioni individuali in caso di
          assunzione  di  lavoratori  che   abbiano   in   precedenza
          esercitato   attivita'  che  comportano  le  condizioni  di
          esposizione di cui all'art. 41;
               f)  comunica  ai  lavoratori  interessati  tramite  il
          medico   competente  le  relative  annotazioni  individuali
          contenute nel registro e  nella  cartella  sanitaria  e  di
          rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
             4.  I  dati  relativi  a ciascun singolo lavoratore sono
          riservati".
             - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reca:  "Attuazione
          delle  direttive  CEE  n.  75/442  relativa  ai rifiuti, n.
          76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi". Si trascrive di seguito il testo dell'art. 5 del
          predetto decreto:
             "Art.  5  (Comitato interministeriale). - Le funzioni di
          cui al precedente art. 4 vengono  esercitate  dal  Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.  3, primo comma, della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, e  successive  modificazioni,
          integrato  dai  Ministri  dell'interno, dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e per gli affari regionali.
             Per  l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il
          Comitato  provvede,  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica,  a precisare la denominazione e la composizione
          delle  sostanze  o  materie  tossiche  e  nocive   elencate
          nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato,
          sostanze   o   materie   tossiche   e  nocive,  allo  stato
          sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte  con
          le  procedure  di  cui  all'art.  19 della dlrettiva CEE n.
          78/319.
             Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e
          tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e  dell'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro,
          oltre che  delle  strutture  amministrative  esistenti  che
          hanno competenza nella materia".