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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1994, n. 424

Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 504 (in G.U. 19/08/1994, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  2-7-1994 al: 19-8-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle imprese di pesca per l'anno 1994, secondo quanto disposto dal citato regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca.
2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi.
3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.