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DECRETO-LEGGE 29 giugno 1994, n. 416

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 503 (in G.U. 19/08/1994, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1994)
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Testo in vigore dal: 20-8-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo e' costituito
dal seguente: "In caso di conferimenti in societa' o in altri enti si
considera corrispettivo conseguito il valore normale delle  azioni  e
dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri")); 
    a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "a) per le azioni,  obbligazioni  e  altri  titoli  negoziati  in
mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  in  base   alla   media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;"; 
    b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "c) per le obbligazioni e gli  altri  titoli  diversi  da  quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli  aventi  analoghe   caratteristiche   negoziati   in   mercati
regolamentati italiani o esteri e, in  mancanza,  in  base  ad  altri
elementi determinabili in modo obiettivo."; 
    c) nell'articolo 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo  79,
e' determinato apportando all'utile o  alla  perdita  risultante  dal
conto  economico,  relativo  all'esercizio  chiuso  nel  periodo   di
imposta, le  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive  disposizioni
del presente testo unico."; 
    d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
    " c)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  azioni  o  quote  di
partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d)
del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle  non  rappresentate  da
titoli, nonche' di obbligazioni e di  altri  titoli  in  serie  o  di
massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,  anche  se
non rientrano tra i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa;"; 
    e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Ai fini delle imposte  sui  redditi  i  beni  di  cui  alla
lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio."; 
    f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "  c)
se sono iscritte nello stato patrimoniale;"; 
    2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  I  maggiori  valori  delle  immobilizzazioni   finanziarie
costituite da partecipazioni  in  imprese  controllate  o  collegate,
iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426,  n.  4,  del  codice
civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito
per la parte eccedente le minusvalenze gia'  dedotte.  Tali  maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella  misura
in cui siano comunque realizzati."; 
    3) nel comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la  disposizione
del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni  acquisiti
in data piu' recente."; 
    g) nell'articolo 55, comma 3, lettera b) ,  ((  dopo  le  parole:
"Tali proventi concorrono a formare  il  reddito"  sono  inserite  le
seguenti: "nell'esercizio in cui sono stati incassati o"; la  parola:
"conseguiti" e' sostituita dalla seguente: "incassati")); le  parole:
"tuttavia il loro ammontare,  nel  limite  del  50  per  cento  e  se
accantonato in apposito fondo del  passivo,  concorre  a  formare  il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia  utilizzato
o i beni ricevuti  siano  destinati  all'uso  personale  o  familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio  dell'impresa",   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"tuttavia il loro ammontare,  nel  limite  del  50  per  cento  e  se
accantonato in  apposita  riserva,  concorre  a  formare  il  reddito
nell'esercizio e nella misura in cui la riserva (( sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio )) o  i  beni
ricevuti   siano   destinati   all'uso    personale    o    familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa."; 
    h)  nell'articolo  56,  dopo  il  comma  3-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  " 3-ter. Gli interessi derivanti da  titoli  acquisiti  in  base  a
contratti  'pronti  contro  termine'  che  prevedono   l'obbligo   di
rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il  reddito  del
cessionario per  l'ammontare  maturato  nel  periodo  di  durata  del
contratto. La differenza positiva o negativa tra il  corrispettivo  a
pronti e quello a termine, al netto degli  interessi  maturati  sulle
attivita'  oggetto  dell'operazione  nel  periodo   di   durata   del
contratto, concorre a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio."; 
    i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  "Variazioni  delle
rimanenze"; 
    2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le variazioni delle rimanenze finali  dei  beni  indicati  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal  fine
le rimanenze finali, la cui valutazione non sia  effettuata  a  costi
specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore  non
inferiore a quello che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a  ciascun  gruppo  un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle  disposizioni
che seguono."; 
    3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali
con il metodo della media  ponderata  o  del  'primo  entrato,  primo
uscito' o con varianti di quello di cui  al  comma  3,  le  rimanenze
finali sono assunte per il valore che risulta  dall'applicazione  del
metodo adottato."; 
    4) il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "Se
in un esercizio il valore unitario  medio  dei  beni,  determinato  a
norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al valore normale medio di
essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il  valore  minimo  di  cui  al
comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera  quantita'  dei  beni,
indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per   il   valore
normale."; 
    5) il terzo periodo del comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "Il
minor  valore  attribuito  alle   rimanenze   in   conformita'   alle
disposizioni  del  presente  comma  vale  anche  per   gli   esercizi
successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato
patrimoniale per un valore superiore."; 
    l) nell'articolo 60 il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,  forniture  e
servizi pattuiti come oggetto unitario  e  con  tempo  di  esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono  a  formare
il reddito dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
costituiscono  esistenze  iniziali  dell'esercizio  successivo,  sono
assunte  per  il  valore  complessivo  determinato  a   norma   delle
disposizioni che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin  dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4."; 
    m) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. I titoli indicati nella lettera c) del  comma  1  dell'articolo
53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59,  salvo
quanto stabilito nei seguenti commi."; 
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto  o
di 'pronti contro termine' che prevedono per il cessionario l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, non determinano  variazioni  delle
rimanenze dei titoli."; 
    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ai fini dell'applicazione del  comma  4  dell'articolo  59,  il
valore minimo e' determinato: 
     a) per i titoli negoziati in mercati  regolamentati  italiani  o
esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese; 
     b) per le azioni e titoli  similari  non  negoziati  in  mercati
regolamentati  italiani  o  esteri,  riducendo  il  valore   unitario
determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso  articolo  in
misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali
risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla  data  in  cui  le
azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o,  se  successive,  le
deliberazioni di riduzione del capitale per perdite; 
     c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni  della  lettera
c) del comma 4 dell'articolo 9."; 
    4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3,
relative ad azioni e titoli  similari  emessi  da  societa'  ed  enti
residenti in Stati  non  appartenenti  alla  Comunita'  europea  sono
ammesse,  sempre  che  siano  in  vigore   accordi   che   consentano
all'Amministrazione  finanziaria   di   acquisire   le   informazioni
necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste."; 
    5) nel comma 5  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Nella determinazione, a norma del comma 3,  del  valore  minimo  dei
titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o  esteri  non
si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di  debito  fatti  a
copertura di perdite della societa' emittente."; 
    6) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  "5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per
la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti  non
rappresentate da titoli,  indicate  nella  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 53."; 
    n) nell'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Per la valutazione delle  immobilizzazioni  finanziarie  si
applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia,  per  i  titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra  il  valore
fiscalmente riconosciuto e quello  determinato  in  base  alla  media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
   1-ter.  Per  le   immobilizzazioni   finanziarie   costituite   da
partecipazioni  in  imprese  controllate  o  collegate,  iscritte  in
bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del  codice  civile  o  di
leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la
parte del costo di acquisto eccedente il valore  corrispondente  alla
frazione  di  patrimonio  netto   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei  criteri  di
cui al comma 1-bis."; 
    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  " 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o  in
conto capitale alle societa' indicate al comma 4 dai propri soci e la
rinuncia dei soci ai crediti non sono  ammessi  in  deduzione  ed  il
relativo ammontare si aggiunge al  costo  della  partecipazione;  nei
confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del
comma 3 dell'articolo 61."; 
    o) nell'articolo 67 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata  in
proporzione alla piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni  rispetto  a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione per la prima volta e nei due  successivi,  a
condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non  sia  stata
imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita
riserva  che  agli  effetti  fiscali  costituisce  parte   integrante
dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da  parte  di
altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo'  essere  eseguito  dal
nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  la  indicata
misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,  nei
limiti di un quarto, in relazione al periodo di  utilizzabilita'  dei
beni in particolari processi produttivi.  Le  quote  di  ammortamento
stanziate in bilancio dopo il  completamento  dell'ammortamento  agli
effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva  concorre  a
formare il reddito  per  l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o
distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte."; 
    p) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per  rischi  su
crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti  risultanti  in  bilancio,
non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni  di
beni  e  dalle  prestazioni  di  servizi   indicate   nel   comma   1
dell'articolo 53, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite
dello 0,50 per cento  del  valore  nominale  o  di  acquisizione  dei
crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono  deducibili,  alle  medesime
condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti  finanziari
concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al
finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita'  ad  esse
collegate.  Nel  computo  del  limite  si  tiene  conto  anche  degli
eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su
crediti  effettuati  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge.  La
deduzione non e' piu' ammessa quando  l'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per  cento  del
valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in  bilancio
alla fine dell'esercizio. 
   2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei  crediti
si comprende anche la rivalutazione delle operazioni 'fuori bilancio'
iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui  all'articolo
103-bis. 
   3. Con decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
il limite dello 0,50 per cento puo' essere aumentato fino  allo  0,75
per  cento  anche  per  specifici  settori  economici  o  particolari
categorie di crediti. 
   4. Le perdite sui crediti di  cui  al  comma  1,  determinate  con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente  alla  parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o  di  acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso. 
   5. Per i crediti per interessi di  mora,  le  svalutazioni  e  gli
accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a  concorrenza
dell'ammontare  dei  crediti  stessi  maturato   nell'esercizio.   Si
applicano le disposizioni del comma 4,  secondo  periodo,  calcolando
l'eccedenza con  riferimento  all'ammontare  complessivo  del  valore
nominale dei crediti per interessi di mora."; 
   6. (( CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 503)). 
    q) nell'articolo 74 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le altre spese relative a  piu'  esercizi,  diverse  da  quelle
considerate nei (( commi 1 e 2 )), sono deducibili nel  limite  della
quota imputabile a ciascun esercizio."; 
    r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 01) nel comma 1, lettera b), le parole da:  "Tuttavia"  fino  a:
"aumento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia  per  i
beni   materiali   ed   immateriali   strumentali   per   l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino  al  momento  della  loro
entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni
medesimi, gli interessi passivi  relativi  alla  loro  fabbricazione,
interna o presso terzi, nonche' gli interessi  passivi  sui  prestiti
contratti per la loro acquisizione, a condizione che  siano  imputati
nel  bilancio  ad  incremento  del  costo  stesso.   Nel   costo   di
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi  criteri  anche  i
costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto"; e  dopo
le parole: "per la loro costruzione" sono aggiunte  le  seguenti:  "o
ristrutturazione" )); 
      1) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  "
c)  il  costo  dei  beni  rivalutati  s'intende   comprensivo   delle
plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che  hanno  concorso  a
formare il reddito o che per disposizione di legge non  concorrono  a
formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo."; 
    2) nel comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: " c-bis) per i titoli a reddito  fisso,  che  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali  in  bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio."; 
    3) nel comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  "La
valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura  dell'esercizio,
dei crediti e dei debiti in valuta  estera  risultanti  in  bilancio,
anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, e' consentita se
effettuata per la totalita'  di  essi.  Si  applica  la  disposizione
dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti
di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese  che
intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in  valuta  estera  e'
consentita  la   tenuta   della   contabilita'   plurimonetaria   con
l'applicazione del cambio di fine esercizio  ai  saldi  dei  relativi
conti."; 
    ((3-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
     "6. La rettifica da parte dell'ufficio delle  valutazioni  fatte
dal contribuente in un esercizio ha effetto anche  per  gli  esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative  anche
agli esercizi successivi." )) 
    s) dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente: 
  "Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1.  Alla  formazione
del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati  nell'articolo
1 del decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  concorrono  i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione  delle
operazioni  'fuori  bilancio',  in  corso  alla  data   di   chiusura
dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto  titoli,
valute  o  tassi  d'interesse,  o  che  assumono  come  parametro  di
riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione  di
titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli,  valute  o
tassi d'interesse. 
   2. La valutazione di cui  al  comma  1  e'  effettuata  secondo  i
criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3,
20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 87. A tal fine i  componenti  negativi  non  possono  essere
superiori alla  differenza  tra  il  valore  del  contratto  o  della
prestazione  alla  data  della  stipula  o  a  quella   di   chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente  valore  alla  data  di
chiusura  dell'esercizio.  Per  la  determinazione  di   quest'ultimo
valore, si assume: 
    a) per i contratti  uniformi  a  termine  negoziati  nei  mercati
regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione  rilevata  entro
la chiusura dell'esercizio; 
    b)  per  i  contratti  di  compravendita  di  titoli,  il  valore
determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3  dell'articolo
61; 
    c)  per  i  contratti  di  compravendita  di  valute,  il  valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2  dell'articolo
21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; 
    d) in tutti gli altri  casi,  il  valore  determinato  secondo  i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 
   3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono  poste  in  essere  con
finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e  passivita'
produttive di interessi, i relativi componenti  positivi  e  negativi
concorrono a formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso  criterio  di
imputazione degli interessi, se  le  operazioni  hanno  finalita'  di
copertura di rischi connessi a  specifiche  attivita'  e  passivita',
ovvero secondo la  durata  del  contratto,  se  le  operazioni  hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di  attivita'  e
passivita'. A tal fine l'operazione si considera di copertura  quando
ha l'obiettiva  funzione  di  ridurre  o  trasferire  il  rischio  di
variazione del valore di singole attivita' e passivita' o di  insiemi
di attivita' e passivita'."; 
    t) nell'articolo  104,  comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' le disposizioni dell'articolo  71,  comma
2, e dell'articolo 103-bis.".