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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  12-6-1994 al: 10-8-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive
1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili per le controparti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite di lire 300 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.
3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.