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LEGGE 8 marzo 1994, n. 203

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1994
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Testo in vigore dal: 27-3-1994
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,  limitatamente
ai capitoli A e B.