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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1994, n. 129

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 27-2-1994
al: 27-4-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  conformare  la
disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti  nei  settori
dell'editoria e della radiodiffusione alle disposizioni  dettate  dal
decreto legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,  di  attuazione  delle
direttive 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio  1978  e  83/349/CEE
del Consiglio del 13 giugno 1983; 
  Ritenuta, altresi', l'esigenza di  assicurare  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  l'acquisizione  di  notizie  e   dati
specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di
uniformare i  flussi  informativi  provenienti  dagli  operatori  del
settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione  e
                             l'editoria 
  1. Il Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria  determina  con
propri provvedimenti da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana stabilendo altresi' le modalita' e i  termini  di
comunicazione, i  dati  contabili  ed  extra  contabili,  nonche'  le
notizie che i soggetti di cui  agli  articoli  11,  commi  secondo  e
quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n.  416,  all'articolo
11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge  6  agosto  1990,  n.
223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, 422,
sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio. 
  2. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione  e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di  cui  al  comma  1,  fissando  i  relativi
termini, i dati ivi previsti sono  stabiliti  dal  Garante  medesimo,
anche avuto riguardo alle voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico di cui agli articoli 2424 e  seguenti  del  codice  civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  dell'articolo  1,  comma
ottavo,  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,   come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, una  o  piu'  imprese,  nonche'
alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o piu'
soggetti di cui al comma 1. 
  4. In sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di  cui  al
presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione  e
l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.