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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 88

Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 febbraio 1994, n. 127 (in G.U. 26/02/1994, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/1994)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-2-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  garantire,  in
occasione  delle  consultazioni  elettorali,  il regolare svolgimento
delle  operazioni  di  voto  e  di  prevenire   possibili   turbative
conseguenti  alla  diffusione  di sondaggi nell'imminenza o nel corso
delle votazioni, nonche' di rideterminare gli  onorari  spettanti  ai
componenti degli uffici elettorali di sezione;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 gennaio e del 3 febbraio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'interno  e per le riforme elettorali ed istituzionali,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Sanzioni in caso di violazioni
           commesse durante lo svolgimento della votazione
  1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo  15  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dai seguenti:
"In  caso  di  violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1,
commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  lire  100  milioni  a  lire  1  miliardo.  Qualora  la
violazione  delle  medesime norme sia commessa durante lo svolgimento
delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista  dall'articolo
100,  primo  comma,  del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative
elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica  inoltre
le sanzioni amministrative pecuniarie.".