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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 18

Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1994, n. 152 (in G.U. 07/03/1994, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1994)
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Testo in vigore dal:  13-1-1994 al: 7-3-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla base di graduatorie nazionali ad esaurimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che le graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono le stesse decorrenze giuridiche delle originarie graduatorie provinciali, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 8- bis per le nomine effettuate durante l'anno scolastico.