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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 18

Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1994, n. 152 (in G.U. 07/03/1994, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1994)
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Testo in vigore dal: 8-3-1994
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                               Art. 1. 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza
giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla
base di graduatorie nazionali ad esaurimento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro e per la funzione pubblica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  (( 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.  426  ,
e' da intendere nel  senso  che  tutte  le  nomine  effettuate  o  da
effettuare sulla base delle graduatorie  nazionali  risultanti  dalla
trasformazione delle graduatorie provinciali di cui  all'articolo  17
del  decreto-legge  3  maggio   1988,   n.   140,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,  n.  246  ,  mantengono  la
decorrenza giuridica cosi' come stabilita dall'articolo 11, comma 12,
del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 .))