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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1996)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le   riforme   elettorali   ed
istituzionali e del Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Non e' ammesso il deposito presso il Ministero  dell'interno  di
piu' di un contrassegno da parte della medesima persona. 
  2. Non puo' essere conferito mandato  da  una  medesima  persona  a
depositare piu' di un contrassegno. 
  3. Ai fini  delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  previste
nell'art.  16  del  testo  unico  per  l'elezione  della  Camera  dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, di seguito denominato  testo  unico,  la  persona
incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere  domicilio  in
Roma. 
          AVVERTENZA: 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce  che
          gli anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio  di  Stato,   sottoposti   al   visto   ed   alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
             - Il testo dell'art. 9 della legge  n.  277/1993  (Norme
          per l'elezione della Camera dei deputati) e' il seguente: 
             "Art. 9. - 1. Entro quattro mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il  Governo  emana  il
          regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17,  comma  1,
          lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400". 
          Nota all'art. 1: 
             - L'art. 16 del testo unico per l'elezione della  Camera
          dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, cosi'  come
          modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n.  136,
          e' cosi' formulato: 
             "Art. 16. - Il Ministero dell'interno,  nei  due  giorni
          successivi alla  scadenza  del  termine  stabilito  per  il
          deposito, restituisce  un  esemplare  del  contrassegno  al
          depositante,   con   l'attestazione    della    regolarita'
          dell'avvenuto deposito. 
             Qualora  i  partiti  o  gruppi  politici  presentino  un
          contrassegno  che  non  sia  conforme  alle  norme  di  cui
          all'art.  14,   il   Ministero   dell'interno   invita   il
          depositante a sostituirlo  nel  termine  di  48  ore  dalla
          notifica dell'avviso. 
             Sono  sottoposte  all'Ufficio  centrale   nazionale   le
          opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
          Ministero  a  sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai
          depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
          contrassegno  che  ritengano  facilmente  confondibile  con
          quello che  abbiano  presentato:  a  quest'ultimo  effetto,
          tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi
          momento  presi  in  visione  da  chi  abbia  presentato  un
          contrassegno a norma degli articoli precedenti. 
             Le opposizioni devono  essere  presentate  al  Ministero
          dell'interno entro 48 ore  dalla  sua  decisione  e,  nello
          stesso termine  devono  essere  notificate  ai  depositanti
          delle  liste  che  vi  abbiano  interesse.   Il   Ministero
          trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che  de-
          cide entro le  successive  48  ore,  dopo  aver  sentito  i
          depositanti delle liste che vi abbiano interesse".