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LEGGE 6 agosto 1893, n. 450

Che autorizza a prorogare il termine per le espropriazioni del proprio piano regolatore ai Comuni danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo. (093U0450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1893 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere per decreto Reale, una proroga, non oltre i cinque anni, a quei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo, danneggiati dal terremoto, i quali, nel termine di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1887 n. 4511 (serie 3ª) non avessero, per dimostrati, plausibili motivi, potuto effettuare le espropriazioni del proprio piano regolatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

Giolitti
Grimaldi.
Lacava.
Genala.

Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.