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LEGGE 15 giugno 1893, n. 294

Che modifica l'ordinamento del Corpo Reale del Genio Civile. (093U0294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-7-1893 al: 11-9-1895
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 29, 36, 37, 39, 42 a 53 della legge 5 luglio 1882 n. 874, serie 3ª, sono sostituiti i seguenti:

TITOLO I. - Capo I.

Art. 2. Gli uffici del Genio civile si distinguono in ordinari o speciali: provinciali o interprovinciali.

Art. 3. La costituzione degli uffici è fatta per decreto Reale.

In ogni capoluogo di provincia è stabilito un ufficio del Genio civile od una sezione.

Art. 4. Possono essere istituite per decreto ministeriale sezioni distaccate dipendenti da uno o più degli uffici di cui all'art. 2.

Art. 5. L'alta sorveglianza sui servizi affidati al Corpo del Genio civile è esercitata dal Ministero dei Lavori pubblici per mezzo degli ispettori del Corpo stesso.

Sono costituiti per reale decreto uffici superiori compartimentali d'ispezione retti da un ispettore del Genio civile, ai quali potrà essere assegnato anche personale dell'Amministrazione centrale.

Potranno pure essere ordinate ispezioni speciali.

Art. 6. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici con gli ispettori del Genio civile in servizio attivo.

Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori del Real Corpo delle miniere in servizio attivo.

Vi possono pure essere aggregati, quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti. Questi consiglieri straordinari sono nominati per Reale decreto, intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti; durano in carica due anni e possono essere rinominati.

Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennità giornaliera, che sarà fissata dal regolamento.

Art. 7. Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici dà parere sugli affari sottoposti al suo esame.

Sono sottoposti al Consiglio superiore i progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie.

Per tutti gli altri affari che riguardano strade ferrate e tramvie, il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, istituito con Regio decreto 22 ottobre 1885 n. 3460, serie 3ª, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, di quello del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza generale o diviso per sezioni.

Art. 8. Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:

I. della viabilità ordinaria e dei fabbricati;

II. delle opere idrauliche, terrestri e marittime;

III. delle opere di costruzione di nuove ferrovie e tramvie.

Alle rispettive sezioni sono aggregati con voto deliberativo i direttori generali del Ministero dei Lavori pubblici, l'ispettore generale e gli ingegneri ispettori superiori delle strade ferrate.
Essi intervengono anche con voto deliberativo alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratti di affari concernenti i servizi a cui sono addetti.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. E sempre in facoltà del Ministro dei Lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

TITOLO I. - Capo II.

Art. 24. Gli ufficiali traslocati al Ministero godono le indennità assegnate colla legge 7 luglio 1876 n. 3212, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato con sede a Roma, più una indennità speciale corrispondente alla eventuale differenza fra il loro stipendio e quello minimo stabilito nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale o del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, per la carica che con decreto ministeriale sono destinati a reggere.

Gli ufficiali chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero, o presso altri uffici del Regno, non avranno invece altra indennità fuorché quella stabilita dall'art. 21.

TITOLO I. - Capo III.

Art. 29. Il ruolo del personale del Genio civile è stabilito come segue:

I Categoria. (Personale superiore).

Ispettori di lª classe . . . . . N. 13
» 2ª » . . . . . » 12
Ingegneri capi di lª classe . . . » 43
» » 2ª » . . . » 32
Ingegneri di lª classe . . . . . » 130
» 2ª » . . . . . » 80
» 3ª » . . . . . » 70
Ingegneri allievi . . . . . . . . » 45
------
425
------

II Categoria. (Personale subalterno).

Aiutanti di 1ª classe . . . . . . N. 280
» 2ª » . . . . . . » 170
» 3ª » . . . . . . » 100
» allievi » . . . . . . » 50
------
600
------

III Categoria. (Personale d'ordine).

Ufficiali di 1ª classe . . . . . N. 120
» 2ª » . . . . . » 80
» 3ª » . . . . . » 50
------
250
------

Titolo I. - Capo IV.

Art. 36. Le promozioni hanno luogo soltanto nell'ordine progressivo di grado e classe.

Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo due anni di servizio nella classe più elevata del grado precedente; quelle di classe, se non dopo aver servito un anno nella classe precedente.

Art. 37. Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo di 2ª; da ingegnere capo di 1ª a ispettore di 2ª e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli ispettori, sono fatte esclusivamente per merito.

Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte metà per merito e metà per anzianità.

Art. 39. Non può essere promosso per anzianità chi ha raggiunto gli anni di età o di servizio, che a termini dell'art. 1° della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dà diritto al collocamento a riposo.

Titolo I. - Capo V.

Art. 42. Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di Società, di provincie, comuni ed altri Corpi morali, né accettare delegazioni dai tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori pubblici.

Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.

L'autorizzazione non potrà concedersi se non in casi eccezionali e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 43. Gli ufficiali del Genio civile possono, con decreto ministeriale, essere distaccati temporaneamente a servizio di provincie, comuni, consorzi ed altri enti per lo studio o l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'art. 54.

Detti ufficiali continueranno a far parte del scopo del Genio civile ed a ricevere dallo Stato il loro stipendio, conservando pure ogni diritto di anzianità, di sessennii, di promozione, di collocamento a riposo e quant'altro, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato.

Gli enti a servizio dei quali passano detti ufficiali dovranno mese per mese, ed anticipatamente, versare nelle casse dello Stato l'importo lordo degli stipendi e sessenni dovuti, ivi compresa la quota per la cassa pensioni. Dovranno inoltre gli enti medesimi corrispondere direttamente al personale stesso le diarie, indennità e competenze in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge del Genio civile.

Per gli ufficiali del Genio civile entrati in servizio a tutto giugno 1893, gli enti suddetti dovranno concorrere alla pensione in ragione del tempo del servizio prestato per conto loro dagli ufficiali stessi.

Art. 44. Agli ufficiali tecnici del Genio civile che intendessero recarsi a spese proprie all'estero per cagione di studi, secondo un programma approvato dal Ministero, potrà con decreto ministeriale essere accordato un permesso straordinario non maggiore di due anni, a condizione che essi presentino relazioni illustrative degli studi compiuti.

Detti ufficiali pel tempo del loro permesso straordinario di studio, non godono alcuno stipendio o indennità a carico dello Stato, ma conservano la loro posizione nel ruolo con diritto a promozioni e collocamento a riposo. Dovranno essi, anno per anno, versare anticipatamente nelle casse dello Stato la quota loro spettante per ritenuta sulle pensioni.

Art. 45. Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono pure applicabili agli ufficiali del R. Ispettorato generale delle strade ferrate e dell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici.

TITOLO II. - Capo VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 46. Per l'attuazione del nuovo ruolo saranno entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge collocati a riposo gli ufficiali del Genio civile, che risulteranno in eccedenza rispetto al ruolo, calcolato cumulativamente il numero dei posti assegnati a ciascuna categoria del personale, senza distinzione di grado o classe.

Art. 47. Gli ufficiali del Genio civile, collocati a riposo per effetto dell'articolo precedente, acquisteranno titolo a conseguire una pensione uguale alla metà del loro stipendio, ove, alla scadenza dei tre mesi sopra cennati, non abbiano raggiunti i 25 anni di servizio.

Art. 49. Per i collocamenti a riposo che dovranno farsi in esecuzione della presente legge, sarà dal Ministro sentita una Commissione di cinque membri nominati, con decreto reale.

Art. 50. Le disposizioni del primo comma dell'art. 24 non sono applicabili se non dopo due anni dalla promulgazione della presente legge, agli ufficiali del Genio civile che attualmente prestano servizio presso l'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici e del R. Ispettorato generale, e godono delle indennità mensili di cui alla legge 5 luglio 1882 n. 874.

Art. 51. Gli impiegati straordinari che al giorno della promulgazione della presente legge si trovano al servizio del Ministero dei Lavori pubblici da più di un triennio, saranno ammessi agli esami di concorso per posti di ingegnere allievo, di aiutante allievo, di ufficiale d'ordine nel Corpo Reale del Genio civile; di ispettore allievo, di ufficiale d'ordine nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate; e di vicesegretario e computista nell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici, purché al giorno dell'avviso di concorso non abbiano superato i 45 anni di età, e presentino tutti gli altri requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti.

Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di concorso quando non abbia raggiunta l'idoneità.

Art. 52. Gli aiutanti del Genio civile attualmente in servizio, con grado accademico di ingegnere, possono concorrere, per esame, a due decimi dei posti di ingegnere di terza classe.

Per gli aiutanti in servizio al 5 luglio 1882, non aventi grado d'ingegnere, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 340 della legge 20 novembre 1859 n. 3754.

Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di idoneità.

Titolo III. - Capo VII.

Disposizioni generali.

Art. 53. È vietata la nomina di qualsivoglia impiegato straordinario alla dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici.

È solo permessa l'assunzione precaria degli assistenti giornalieri per la sorveglianza locale dei lavori, e degli aiuti provvisori di cui all'articolo 30.

L'assunzione ed il licenziamento di questo personale di assistenti ed aiuti provvisori non potrà essere fatta che dagli ingegneri capi del Genio civile, ispettori capi del Regio Ispettorato delle strade ferrate o dai direttori tecnici delle costruzioni di conto dello Stato, sotto la propria responsabilità, previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nei rispettivi regolamenti.