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LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2002)
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vigente al 23/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-6-1997
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                       (Finalita' della legge) 
1.  La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  favorire  la   cessazione
dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose
per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta,  riciclo
e smaltimento di tali sostanze, in conformita': 
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono,  adottata
a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4  luglio  1988,
n. 277, nonche' al  protocollo  alla  citata  convenzione  di  Vienna
relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il  16  settembre
1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi
emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il  25
novembre 1992; 
b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del  13  aprile
1989, concernente  la  riduzione  volontaria  dei  clorofluorocarburi
(CFC) impiegati dall'industria europea nella  fabbricazione  di  aer-
osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo,  del
12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; 
(( c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio  del  15  dicembre
1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono  4  marzo  1991,
relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono )). 
2. Al fine di assicurare un  rapido  e  periodico  adeguamento  della
normativa  nazionale  a  quella  comunitaria  in  materia  di  difesa
dell'ozono  stratosferico,  il  regolamento  di  attuazione  di   cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il
parere del Consiglio di  Stato  deve  essere  espresso  entro  trenta
giorni dalla richiesta. 
3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla  presente  legge
concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato,  le  regioni,
gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici  e  di
ricerca, le universita'. 
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi  statuti  e
dalle relative norme di attuazione.