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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1993, n. 430

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/10/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1993)
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Testo in vigore dal:  30-10-1993 al: 29-12-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;
c) ad esaminare la convenienza del completamento degli interventi, tenendo conto in particolare degli elementi di cui alla lettera b);
d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto, e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.
3. La commissione può altresì essere chiamata dal Ministro degli affari esteri ad esprimere valutazioni in ordine a singoli contratti in corso di esecuzione.
4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il presidente della stessa è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria.
5. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale, in via ordinaria, del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché di altri organi dello Stato, anche al fine di eventuali ispezioni. Può inoltre disporre la consultazione di esperti, nonché l'affidamento anche a società ed enti specializzati di perizie, di valutazioni, di monitoraggio di progetti ed analisi di natura tecnica, giuridico-amministrativa od economica.
6. La commissione dura in carica due anni e trasmette al Ministro degli affari esteri i risultati finali della propria attività.