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LEGGE 27 ottobre 1993, n. 433

Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

note: Entrata in vigore della legge: 18/11/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio  spettante
ai cittadini italiani affetti dal morbo  di  Hansen,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 31  marzo  1980,  n.  126,  come
sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio  1986,  n.  31,  e'
rivalutata nel modo seguente: 
    a) i cittadini assistiti  in  luogo  di  cura  hanno  diritto  al
sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere; 
    b) i cittadini assistiti a domicilio hanno  diritto  al  sussidio
nella misura di L. 31.050 giornaliere; 
    c) il sussidio e' integrato di  L.  5.750  giornaliere  per  ogni
familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento  del
trentunesimo anno di eta' se conviventi e  non  titolari  di  reddito
proprio; 
    d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti  da
morbo di Hansen hanno diritto al sussidio  nella  misura  concorrente
alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000. ((1)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto che "a decorrere  dal  1
gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato al  comma  1,
lettera d), del presente articolo, e' elevato a 10.717 euro".