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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1993, n. 329

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-9-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2011)
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Testo in vigore dal: 12-9-1993
al: 12-3-2011
aggiornamenti all'articolo
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota del 9 marzo 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso   ai    documenti    amministrativi,    relativamente    alla
determinazione dei termini entro i quali debbono  essere  adottati  i
provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  degli  uffici  responsabili  della
relativa istruttoria ed emanazione (articoli 2 e 4). 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi   di   competenza   di   organi   dell'Amministrazione
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sia   che   ne
conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte  sia  che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
  2.    I    procedimenti    di    competenza    dell'Amministrazione
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  devono  concludersi
con un provvedimento espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun
procedimento,  nelle  tabelle  allegate,  che   costituiscono   parte
integrante del  presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',
l'indicazione  dell'organo  o  ufficio  competente  e   della   fonte
normativa. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nelle
allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato definisce i termini entro i quali deve  compiere  le
attivita'  endoprocedimentali  in  procedimenti  per  i  quali  altra
amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale.  A  tal
fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.    241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che devono recare la denominazione  di  "regolamento"  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note alle premesse.