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DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76

Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/03/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 maggio 1993, n. 152 (in G.U. 22/05/1993, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1993)
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Testo in vigore dal: 24-3-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante  provvidenze  per  la
stampa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rideterminare la
misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per  la  cellulosa  e
per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e  di  dare
sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data  24
aprile 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il contributo dovuto, ai sensi  del  primo  comma  dell'articolo
unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'Ente  nazionale  per  la
cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al piu' tardi del
31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla
carta ed al cartone ed e'  dovuto  dalle  imprese  di  settore  nella
misura dell'uno per cento, con diritto di  rivalsa  a  totale  carico
degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo  23
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' le altre esenzioni  gia'
stabilite in  favore  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  quelle
previste dalla normativa vigente. 
  2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata  al  3
marzo 1992 per la carta ed il cartone, con  esclusione  dei  prodotti
importati dagli Stati membri della Comunita' economica  europea.  Con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, da emanarsi entro quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono determinate le modalita' di versamento  dei  contributi  e  puo'
esserne variata la misura, purche' entro il limite  massimo  dell'uno
per cento. 
  3. In adempimento della decisione della Commissione  della  CEE  in
data 24 aprile 1991, i contributi di  cui  al  primo  e  terzo  comma
dell'articolo unico della  legge  28  marzo  1956,  n.  168,  non  si
applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunita'.