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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1993, n. 42

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/02/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1993, n. 120 (in G.U. 26/04/1993, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  25-2-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, a norma della quale, con decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1› ed il 31 marzo;
Considerato che è in discussione al Senato della Repubblica un testo unificato di proposte di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e detta nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;
Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri organi secondo il nuovo sistema elettorale;
Considerato altresì che la data di svolgimento dei referendum popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, è stata fissata, a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti alla consultazione referendaria e alle elezioni amministrative, evitando l'interferenza tra le rispettive propagande elettorali;
Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle consultazioni amministrative, accorpando i turni elettorali annuali;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, per il conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il rinvio delle elezioni fissate per il 28 marzo 1993 e l'accorpamento dei turni elettorali amministrativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.".