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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1993, n. 26

Interventi urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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Testo in vigore dal: 4-2-1993
al: 4-4-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni che consentano di dare immediata  soluzione  a  problemi
sociali  di  estrema  rilevanza  ed  attualita',   procrastinando   i
licenziamenti collettivi mediante il ricorso alla Cassa  integrazione
guadagni straordinaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione  dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti,  da  parte  di
imprese  rientranti  nel  campo  di  applicazione  della   disciplina
dell'intervento   straordinario   di   integrazione   salariale,   il
trattamento straordinario di integrazione salariale e'  concesso,  su
richiesta dell'impresa interessata,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale per  un  periodo  non  superiore  a
dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva  nell'arco
di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma  9,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223. 
  2. Sino al 31 dicembre 1993, nei  casi  di  cui  al  comma  1,  gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo  di  durata  del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  di  cui  al
comma  1,  che  in  tali  casi  viene  concesso  sulla   base   della
comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
1991, n. 223.  La  sospensione  dei  lavoratori,  in  funzione  delle
esigenze tecniche produttive  ed  organizzative,  e'  disposta  senza
meccanismi di rotazione.