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REGIO DECRETO 22 dicembre 1892, n. 744

Che delega al Governatore civile della Colonia Eritrea la facoltà delegata al Ministro della guerra in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina. (092U0744)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1893 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 15 maggio 1884, che approva il regolamento sullo stato dei sottufficiali;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1891 n. 583, concernente il governo della Colonia Eritrea e le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti;
Visto il Nostro decreto 10 marzo 1892 n. 57, che determina le attribuzioni del Governo civile dell'Eritrea;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

Articolo unico.

Al Governatore civile della Colonia Eritrea, sempre quando rivesta il grado di ufficiale generale o sia ufficiale superiore del R.
Esercito più elevato in grado o più anziano del Comandante delle Regie truppe d'Africa, è delegata la facoltà riservata al Ministro della guerra dal § 201 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato col Nostro decreto sopra citato, di decidere in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina, convocate a carico dei sottufficiali delle Regie truppe dislocate nei presidi della Colonia, sia ordinando la loro retrocessione dal grado e determinando il passaggio ad altro reparto di truppa, sia applicando ad essi quella punizione disciplinare che stimi conveniente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.