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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1992, n. 423

Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica nell'anno scolastico 1992-1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/10/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1992, n. 496 (in G.U. 28/12/1992, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  31-10-1992 al: 28-12-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica, scadute con l'anno scolastico 1991-1992, considerato che non è stato possibile provvedere, a causa delle difficoltà insorte nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, alla formazione delle nuove graduatorie per l'anno scolastico 1992-1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.