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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 maggio 1992, n. 401

Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/10/1992
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Testo in vigore dal:  28-10-1992

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan;
Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n. 336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento dei residui oganici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan, devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:
- biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;
- non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni, altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
2. I preparati di cui al comma 1 devono svolgere le seguenti azioni:
- igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;
- detergente;
- disgregante;
- deodorante.
3. I preparati di cui al comma 1 devono essere etichettati conformente alla vigente normativa ivi citata; le etichette di tali preparati devono altresì riportare le indicazioni relative ai dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 5 della legge n. 336/1991 è così formulato:
"Art. 5. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto- caravan.
2. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1 è obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati.
3. Ogni impianto deve essere indicato da un apposito segnale stradale.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.
5. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.
6. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire un milione".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 336/1991 si veda in note alle premesse.