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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1992, n. 404

Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2000)
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Testo in vigore dal:  30-10-1992 al: 2-8-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Ritenuto, per quanto concerne l'art. 8, comma 1, lettera e), di non potersi in parte conformare al suddetto parere, considerato il tenore letterale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione del consiglio giudiziario
1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di ogni distretto di corte d'appello designano otto rappresentanti scelti tra gli avvocati, ovvero tra i procuratori legali con anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni, dei quali cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 374/1991:
"Art. 4 (Nomina nell'ufficio). - 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.
6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
Art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).
- 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneità fisica e psichica;
e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;
f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.
2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.
3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;
f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.
6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 42 della legge n. 374/1991 è il seguente (per il testo dell'art. 5 si veda in nota al titolo):
"Art. 42 (Norme di coordinamento e di attuazione). - 1.
Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 374/1991, si veda in nota al titolo.