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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
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Testo in vigore dal: 11-7-1992
al: 13-7-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il risanamento della finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e dei Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sino al  31  dicembre  1992,  e'  sospesa  l'applicazione  di  ogni
disposizione di legge che prevede la concessione di  mutui  da  parte
della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di  credito  a
favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle province, dei comuni, delle comunita'  montane,  delle  aziende
degli enti locali e loro consorzi  con  onere  totale  o  parziale  a
carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei  mutui  destinati
agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi  per  la
salvaguardia di Venezia e della  sua  laguna  di  cui  alla  legge  5
febbraio 1992, n. 139, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno
di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi  previsti
dalla legge 5 giugno  1990,  n.  135,  concernenti  la  lotta  contro
l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi  di  esercizio  nei  settori
della  sanita'  e  del  trasporto  locale.  I  mutui  gia'   concessi
continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base  alle  quali
sono stati assunti. 
  2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali
e ai comuni ai sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  20  maggio
1992, n. 289, sono ridotti  del  5  per  cento;  la  riduzione  viene
operata per intero all'atto della corresponsione  della  quarta  rata
dei contributi stessi. I predetti enti  provvedono  ad  assestare  il
bilancio con apposita deliberazione entro il 30  settembre  1992.  La
riduzione  non  viene  operata  nei  confronti  degli   enti   locali
dissestati. 
  3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge  31  dicembre  1991,  n.
415, le parole ".. e' ridotta all'11,678 per cento." sono  sostituite
dalle parole ".. e' ridotta al 10,50 per cento." e al comma  3  dello
stesso articolo le parole ".. e' stabilito in lire  6.957  miliardi."
sono sostituite con le parole ".. e' stabilito in lire 6.632 miliardi
..". 
  4. Le misure previste dall'articolo 4,  comma  5,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412,  si  applicano,  per  l'anno  1992,  anche  in
assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma
1 dello stesso articolo.