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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 231

Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonchè di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2007)
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Testo in vigore dal:  3-4-1992 al: 18-2-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 e 91/266/CEE del 21 maggio 1991 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Visti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi:
a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;
b) di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonché da solipedi domestici;
c) di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici.
2. Il presente regolamento, non si applica:
a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera italiana;
b) alle carni, purché in quantità non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;
c) alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.
3. Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorità sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro.
4. I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunità sia a quelli in transito.