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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 229

Regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE.

note: Entarta in vigore del decreto: 3-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2006)
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Testo in vigore dal:  3-4-1992 al: 20-11-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 85/5/11/CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la decisione della Commissione del 12 luglio 1988, n. 88/397/CEE, che coordina le disposizioni adottate in applicazione dell'art. 6 della direttiva 85/511/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) animale delle specie sensibili: ogni ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda;
b) animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato d'emergenza per la prima volta, per il quale non sia ancora trascorso il periodo tecnico necessario ad assicurare l'immunità;
c) animale infetto da afta epizootica: ogni animale delle specie sensibili sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica, ovvero sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio;
d) animale sospetto di essere infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;
e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'afta.