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LEGGE 27 febbraio 1992, n. 222

Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

note: Entrata in vigore della legge: 31-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1997)
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Testo in vigore dal:  31-3-1992 al: 17-4-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Esportazione e transito di prodotti e tecnologie
1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono:
a) essere conformi ai princìpi che ispirano la politica estera nazionale;
b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato;
c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare;
d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo 2;
e) essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa e con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite;
f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.
2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito "elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito", predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo
3.
3. Per le finalità di cui alla presente legge si considera esportazione di tecnologie anche l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni comunque utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.