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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 165

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1992
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Testo in vigore dal: 13-3-1992
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.
41, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
  "10-bis) il miglioramento ed il  potenziamento  delle  strutture  e
delle infrastrutture al servizio della pesca".
  2. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di cui al numero 6) del
quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione  del
piano,   tiene   conto  anche  delle  agevolazioni  delle  quali,  in
conseguenza  della  equiparazione  ad  altre   categorie   produttive
prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque ma-
rine e salmastre".
          AVVERTENZA:
            Si omette la pubblicazione delle note alla presente legge
          in  quanto in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - del 27 marzo  1992  si  procedera'  alla
          pubblicazione  del testo aggiornato della legge 17 febbraio
          1982, n. 41, ai sensi dell'art.   11, comma  2,  del  testo
          unico  delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092.