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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 118

Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonchè alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

note: Entrata in vigore del decreto :4/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1999)
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Testo in vigore dal:  4-3-1992 al: 14-10-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 81/602/CEE del Consiglio del 31 luglio 1981, 85/358/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, 86/469/CEE del Consiglio del 16 settembre 1986, 88/146/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988 e 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988, relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche e agli scambi degli animali e delle carni trattati con talune sostanze ad azione ormonica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animali da azienda: gli animali allevati in una azienda le cui carni o prodotti sono destinati all'alimentazione umana;
b) trattamento terapeutico: la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilità accertato da un medico veterinario, previo esame dell'animale stesso;
c) carni: tutte le parti degli animali di cui alla lettera a) atte al consumo umano;
d) prodotti a base di carni: prodotti e preparazioni elaborati con le carni delle specie animali di cui alla lettera a);
e) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi del residuo in questione, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie animale, della natura del campione, della quantità e del metodo di prelievo nonché dalla individuazione dell'origine dell'animale e delle carni; tale prelievo deve essere effettuato senza preavviso;
f) laboratorio riconosciuto: gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;
g) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica e dei loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute umana.