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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 51

Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1998)
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Testo in vigore dal:  18-2-1992 al: 30-12-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e n. 88/409/CEE del Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla citata direttiva n. 85/73/CEE;
Considerato che la Comunità economica europea si è riservata di determinare l'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni importate dai Paesi terzi dopo l'istituzione dell'ispezione comunitaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, recante norme di attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, n. 86/587/CEE e n. 88/288/CEE, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto:
a) per animali si intendono gli animali domestici appartenenti alle specie bovina, comprensiva dei bufali, suina, ovina, caprina, i solipedi domestici, nonché i volatili da cortile quali galline, tacchini, faraone, anatre e oche;
b) carni fresche sono sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;
c) valgono le altre definizioni contenute nei decreti citati alla lettera b).