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REGIO DECRETO 7 settembre 1891, n. 546

Che determina il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello ed ai tribunali civili e penali secondo le annesse tabelle (091U0546)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-11-1891 al: 9-2-2011
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 7 della legge 30 marzo 1890, n. 6702 (serie 3ª), con cui il Governo del Re è autorizzato a modificare con Regio decreto i ruoli organici dei Tribunali e delle Corti d'appello;
Ritenuto che pel successivo articolo 14, la surriferita disposizione può essere attuata separamente e prima che entrino in vigore le altre parti della predetta legge;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle Corti d'appello, ed ai Tribunali civili e penali è determinato nelle unite Tabelle, viste d'ordine Nostro, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.