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REGIO DECRETO 3 agosto 1891, n. 510

Che abolisce, nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto, le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara. (091U0510)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-9-1891
al: 9-2-2011
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  In virtu' della facolta' concessa dal nostro Governo dallo art.  3°
della legge 2 luglio 1891 n. 381 di riunire  in  un  testo  unico  le
disposizioni contenute nella predetta legge in quella del  24  giugno
1888 n. 5489 (serie 3ª); 
 
  Viste le leggi surriferite; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  di  Agricoltura,  Industria  e
Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il seguente testo unico delle due leggi, di quella del
24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) e dell'altra del 2 luglio  1891  n.
381. 
 
                               Art. 1. 
 
  Le servitu' di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe,
di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che in alcuni  Comuni
o frazione di Comune delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno,
Macerata, Ancona,  Pesaro  e  Urbino,  Forli',  Ravenna,  Bologna,  e
Ferrara si esercitano dalle generalita'  degli  abitanti  dei  Comuni
stessi  o  delle  frazioni,  o  di  altri  Comuni  e  frazioni  o  da
associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti  morali
o di particolari, sotto qualunque forma o denominazione, con o  senza
corrisposta, sono  aboliti  nella  estensione  e  misura  dell'ultimo
possesso di fatto. 
 
  Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe,  di  fidare  o
d'imporre tassa a titolo di  pascolo  che  si  esercitano  da  alcuni
comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.