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REGIO DECRETO 15 gennaio 1891, n. 53

Che abroga la tabella n. 7 annessa al regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, rimanendo sostituita con quella annessa al presente decreto. (091U0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1891 al: 10-12-1897
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti l'art. 569 del regolamento per l'esecuzione del codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª), e la tabella n. 7 annessa allo stesso regolamento;

Visti i risultati favorevoli ottenuti dallo esperimento di oltre un anno di una nuova tabella in sostituzione di quella suddetta che stabilisce la razione dei viveri dovuta ai passeggieri imbarcati su bastimenti per viaggi di lunga navigazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogata la tabella n. 7 annessa al suddetto regolamento per l'esecuzione del codice per la Marina mercantile, rimanendo sostituita, con effetto dal 1° marzo 1891, da quella unita al presente decreto, la quale, in base dell'articolo 569 del medesimo regolamento marittimo, stabilisce la razione dei viveri dovuta ai passeggieri imbarcati su bastimenti per viaggi di lunga navigazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1891.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.