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DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 2

Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/01/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1992)
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Testo in vigore dal: 3-1-1992
al: 2-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  un
conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM per  le  piu'
immediate esigenze  finanziarie  relative  ai  programmi  degli  Enti
stessi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991,  n.
42, sono disposti i seguenti stanziamenti: 
    a) per l'anno 1991, lire  210  miliardi  al  Fondo  di  dotazione
dell'IRI, Istituto per  la  ricostruzione  industriale,  di  cui  100
miliardi da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; 
    b) per lo stesso anno, lire 190 miliardi al  Fondo  di  dotazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie  manifatturiere  -
EFIM. 
  2. All'onere derivante dal  presente  articolo,  pari  a  lire  400
miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto al 
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario    medesimo,    all'uopo    utilizzando    parte
dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e dell'EAMO". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.